
Conosci la legge che tutela le vittime di bullismo e cyberbullismo?
La normativa nazionale:
legge 29 maggio 2017 n. 71: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
La normativa regionale in Piemonte:
legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2018: “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.
Nel Codice Penale:
- Art. 595. (Diffamazione) Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila
- Art. 581. (Percosse) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e’ punito, a querela della persona offesa, ((salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies),)) con la reclusione fino a sei mesi
- Art.583 (lesioni) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151]
- Art. 612 (Minaccia) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno
- Art. 635 (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Art. 610. (Violenza privata) Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e’ aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
e, nei casi più gravi:
- stalking, quando il bullo, con le molestie o le minacce, cagiona nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura o ingenera in lui un fondato timore per la propria incolumità o lo costringe ad alterare le proprie abitudini di vita (art. 612 bis: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita).
- estorsione, quando il bullo con minacce o comportamenti vessatori obbliga la vittima a consegnargli somme di denaro o altro (art. 629: Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000)
- violenza sessuale, ravvisabile anche in assenza di contatto fisico e anche attraverso i social media (art. 609-bis : “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni)
- istigazione al suicidio (art. 580: Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni)
- atti persecutori (art. 612 bis: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio).
Attenzione.
Se chi ha commesso il reato ha meno di 14 anni non può subire un processo penale, ma se viene ritenuto un soggetto socialmente pericoloso può essere sottoposto a misure di sicurezza (libertà vigilata o riformatorio giudiziario).
Ma se chi ha commesso il reato ha più di 14 anni può subire un processo penale e una condanna. Il giudice penale minorile cerca sempre di evitare al minorenne, laddove possibile, la condanna vera e propria e il carcere. Ma il carcere non è escluso a priori.
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